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Nota 5

Gli Ordinamenti di Giustizia del gennaio 1293 contengono, infatti, tutto un sistema di provvedimenti contro i Magnati. Per la prima volta nella storia di Firenze i Magnati vengono sottoposti a condizioni eccezionali in materia di diritto penale e civile, e (almeno dopo gli aggravamenti dell’aprile 1293) anche nel campo dei diritti politici. La persecuzione dei Magnati diviene uno dei motivi più salienti della dittatura popolare degli anni 1293-94. Gli Ordinamenti di Giustizia del gennaio 1293 stabiliscono nella rubrica “ De satisdationibus Magnatum civitatis et comitatus Florentiae ” che d’ora in poi dovranno, senza eccezione, essere ritenuti Magnati TUTTI i membri dei casati che si trovano elencati nel rispettivo capitolo degli Statuti (come noto l’elenco delle famiglie magnatizie fu compilato già nel 1286). Si fa eccezione soltanto per quei pochi casati, TUTTI i membri dei quali erano riusciti finora (“a quinque annis proxime preteritis citra”) a liberarsi, per qualsiasi ragione, dall’obbligo della “ sicurtà “  o “ sodamento ” (poterono farlo, in pratica, i casati che, malgrado fossero inclusi nell’elenco del 1286, non possedevano alcun attributo di potenza o grandigia e che non furono quindi trattati, tra gli anni 1286-92 come Magnati). In base a queste disposizioni, interi “ lati ” di famiglie magnatizie o, per lo meno, molti rappresentanti di esse che, fino ad ora, erano riusciti a “ scusarsi ” o a liberarsi dal sodamento e quindi a non farsi considerare dei Grandi, dovettero soggiacere alla nuova condizione. (Prima e dopo gli Ordinamenti di Giustizia del gennaio 1293 l’unico segno distintivo della condizione magnatizia era l’obbligo del sodamento. Esistono infatti delle ragioni per credere che l’esercizio di un’Arte - ed in tale condizione si trovavano moltissimi membri delle famiglie magnatizie - fosse generalmente ritenuta una ragione sufficiente per l’esenzione dal sodamento). Molti uomini, che prima non erano nemmeno considerati Magnati, furono cosl colpiti dagli Ordinamenti di Giustizia del 1293. In questa situazione si trovarono appunto moltissimi rappresentanti di famiglie magnatizie che, nella loro qualità di membri delle più importanti corporazioni artigiane (specialmente quelle dei Giudici, di Calimala e del Cambio) si vedevano spesso sinora nei Consolati delle Arti, Nei Consigli dei 100 e del Capitano e perfino nei Priorati della Repubblica fiorentina. Tutti questi personaggi, dopo gli aggravamenti degli Ordinamenti dell’aprile 1293, furono completamente esclusi dalle predette cariche.